(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1
                            agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
          ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
Con  l'occasione il Governo ha osservato che "secondo quanto previsto
dalla  legislazione  statale  in  materia di prelievi di trapianti di
organi  e tessuti (legge 1 aprile 1999, n. 91), ed ai sensi dell'art.
13  del  decreto  legislativo  n.  502/1992, la regione deve indicare
un'esplicita  previsione  in termini di autofinanziamento delle spese
derivanti  dall'applicazione  della predetta legge non rientranti tra
quelle che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 91/1999, sono
a carico del servizio sanitario nazionale".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
Art. 1
                            O g g e t t o
    1.  La  megione  Molise,  ai  sensi della presente legge, concede
contributi  per  spese  di  assistenza  e  cura  nonche' per spese di
viaggio sostenute da cittadini residenti in Molise che sono:
      a) pazienti  gia'  tipizzati  costretti  a  lunghe  attese e ad
interventi di ordine medico preliminari al trapianto di organi;
      b) pazienti  in  cura, perche' sottoposti a trapianto in centri
di altissima specializzazione in Italia e all'estero;
      c) pazienti  affetti  da  gravi  patologie non trattabili nelle
strutture sanitarie della regione.