(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: Con l'occasione il Governo ha osservato che "secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia di prelievi di trapianti di organi e tessuti (legge 1 aprile 1999, n. 91), ed ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 502/1992, la regione deve indicare un'esplicita previsione in termini di autofinanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della predetta legge non rientranti tra quelle che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 91/1999, sono a carico del servizio sanitario nazionale". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 O g g e t t o 1. La megione Molise, ai sensi della presente legge, concede contributi per spese di assistenza e cura nonche' per spese di viaggio sostenute da cittadini residenti in Molise che sono: a) pazienti gia' tipizzati costretti a lunghe attese e ad interventi di ordine medico preliminari al trapianto di organi; b) pazienti in cura, perche' sottoposti a trapianto in centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero; c) pazienti affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione.